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Astrolabio
Messaggio del Prefetto di Latina


Prefettura di Latina

Cosa Succede Se Vengo Segnalato

Fumo, tiro, mi calo e poi...
Vademecum Prefettura
COSA SUCCEDE SE VENGO SEGNALATO

SEGNALAZIONE AI SENSI DELL'ART. 75, DPR 309/90,
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO
PER
DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI PER USO PERSONALE


ATTENZIONE è disponibile l'Opuscolo Informativo Stampabile aggiornato al 04-04-2013

Allegato Opuscolo Informativo Stampabile (Versione Aggiornata al 04-04-2013)



Opuscolo Informativo realizzato dall'Ufficio NOT della Prefettura - UTG di Latina

  • A CHI POSSO CHIEDERE INFORMAZIONI SE VENGO TROVATO IN POSSESSO DI SOSTANZA STUPEFACENTE PER "USO PERSONALE"?
    Presso ogni Prefettura-UTG troverai un ufficio chiamato N.O.T. (cioè: Nucleo Operativo Tossicodipendenze) dove lavorano assistenti sociali e personale amministrativo disponibili a fornirti tutte le informazioni necessarie.
    A Latina questo Ufficio si trova al piano terra della Prefettura-UTG, in Piazza della Libertà, 48.
    Il pubblico si riceve tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00. Per informazioni puoi anche telefonare ai numeri 0773.658416-608, inviare un fax al numero 0773.658408, oppure inviare una e-mail a: mariarita.mastromanno@interno.it; cosimo.ardia@interno.it;.
     
  • DI CHE COSA SI OCCUPA IL NUCLEO OPERATIVO TOSSICODIPENDENZE (NOT) DELLA PREFETTURA?
    Il NOT si occupa dei procedimenti amministrativi attivati nei confronti delle persone che vengono segnalate dalle Forze dell'Ordine per detenzione di sostanze stupefacenti destinate "all'uso personale" e, quindi, NON finalizzata allo "spaccio" (in questo ultimo caso si attiva, infatti, un procedimento penale).
     
  • COSA MI SUCCEDE DOPO CHE SONO STATO TROVATO IN POSSESSO DI SOSTANZA STUPEFACENTE PER "USO PERSONALE"?
    Se, a seguito di controllo delle Forze dell'Ordine, vieni trovato in possesso di sostanze stupefacenti per "uso personale" vieni segnalato al NOT della Prefettura del luogo di residenza.
    La sostanza stupefacente viene sequestrata ed inviata ad un laboratorio di analisi per determinarne la qualità ed il quantitativo di principio attivo.
    • Se al momento del fermo hai la "diretta ed immediata disponibilità" di veicoli a motore, le Forze dell'Ordine ti ritirano la patente di guida per un periodo di trenta giorni e la trasmettono immediatamente all'Ufficio NOT della Prefettura.
    • Se si tratta di un ciclomotore ti viene ritirato anche il certificato di idoneità tecnica per trenta giorni e ne viene disposto il fermo amministrativo (sempre per 30 giorni).

    Ricevuti gli esami tossicologici effettuati dal laboratorio sulla sostanza sequestrata, le Forze dell'Ordine redigono un apposito verbale "di contestazione dell'illecito amministrativo" che ti viene notificato; una copia viene trasmessa al Prefetto per l'avvio del procedimento.
    Entro e non oltre trenta giorni dalla notifica, puoi inviare alla Prefettura scritti difensivi e chiedere anche un'audizione, ai sensi dell'art. 18, l. 689/81.
    Il Prefetto (cioè l'Ufficio NOT), valutata la fondatezza dell'accertamento, avvia il procedimento amministrativo nei tuoi confronti ed entro quaranta giorni (questo termine non è perentorio) ti convoca a colloquio per valutare quali sanzioni amministrative irrogare OPPURE per formulare un "invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti" (questo, solo se si tratta della prima volta, se la violazione è particolarmente tenue e se durante il colloquio si evidenziano elementi tali da far presumere che non farai più uso di sostanze stupefacenti in futuro).
     
  • COME POSSO FARE PERCHÉ NON ARRIVINO LE COMUNICAZIONI A CASA?
    • Per le comunicazioni della Prefettura, al momento del fermo, quando le Forze dell'Ordine redigono il verbale di accertamento, puoi dichiarare ed eleggere un domicilio presso il quale far arrivare le lettere. Anche in seguito, però, puoi comunicare l'indirizzo dove vuoi che arrivino le comunicazioni, facendo una richiesta scritta, in carta semplice, indirizzata al NOT e alle FFOO che ti hanno segnalato.
    • Per la notifica della contestazione dell'illecito amministrativo e delle analisi, invece, puoi informarti presso le Forze dell'Ordine che possono, invece, procedere con modalità diverse. Perciò, ti conviene parlarne direttamente con loro.

     
  • QUALI SONO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE?
    Le sanzioni consistono nella sospensione o nel divieto di conseguimento (se non ne sei in possesso in quel momento), a secondo della gravità della violazione, dei seguenti documenti:
    • patente di guida, da minimo 1 mese a massimo 36 mesi;
    • passaporto e di ogni altro documento equipollente, da 1 a 12 mesi;
    • licenza di porto d'armi, da 1 a 12 mesi;
    • permesso di soggiorno per motivi di turismo, se sei un cittadino extracomunitario.

     
  • LA SEGNALAZIONE PER POSSESSO DI DROGA PER USO PERSONALE HA RILIEVO PENALE?
    NO, la detenzione per "uso personale" non ha rilevanza penale: andando a chiedere dei certificati al casellario giudiziario non troverai nessuna menzione di questo procedimento.
     
  • QUALI CONSEGUENZE PUÒ AVERE IL RITIRO DEI DOCUMENTI?
    • Nel caso della carta d'identità, sul documento viene apposta la dicitura "Non valida per l'espatrio per mesi…" e al termine del periodo di sanzione indicato puoi richiedere nuovamente la validità per l'espatrio all'Anagrafe del tuo Comune di residenza.
    • Per la patente, invece, la Motorizzazione Civile ti richiederà di sottoporti alla revisione dei requisiti psico-fisici attitudinali presso la Commissione Medica Provinciale per accertarne la persistenza. Questo prevede che devi produrre una certificazione medica attestante lo stato di non tossicodipendenza che è rilasciata dai Ser.T (Servizi pubblici per le Tossicodipendenze dell'ASL) con modalità diverse per ogni Provincia, e con costi a tuo totale carico. Questo accertamento può essere richiesto con frequenza dalla Commissione Medica, anche per parecchi anni dalla sanzione amministrativa.

     
  • CON CHI SOSTERRÒ IL COLLOQUIO?
    Il colloquio viene svolto da un assistente sociale dell'Ufficio NOT, con delega del Prefetto
     
  • CHE COSA SUCCEDE SE NON MI PRESENTO?
    In caso di impedimento puoi telefonare subito al NOT per chiedere di spostare la data del colloquio, spiegandone i motivi. Alla telefonata dovrà necessariamente seguire una richiesta scritta trasmessa per posta o fax, con la documentazione attestante i motivi della richiesta di rinvio.
    Se non ti presenti senza avere un giustificato e certificato motivo, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge (quelle descritte precedentemente).
     
  • POSSO FARE "RICORSO"?
    SI. Entro trenta giorni dalla data di notifica della contestazione e delle analisi, puoi produrre e trasmettere documenti e scritti difensivi al Prefetto e chiedere un'audizione (cioè di essere ascoltato), ai sensi dell'art. 18, l. 689/81.
    Inoltre, entro dieci giorni dalla data di notifica, puoi fare "opposizione" al Giudice di Pace, contro l'Ordinanza con la quale il Prefetto, ritenuto fondato l'accertamento e - perciò la violazione - ti convoca per il colloquio.
    Allo stesso modo, puoi fare opposizione al Decreto con il quale il Prefetto, a conclusione del procedimento, ritiene eventualmente di irrogarti una sanzione.
     
  • OLTRE ALLE SANZIONI DEL RITIRO DEI DOCUMENTI COSA ALTRO MI SUCCEDE?
    Ai sensi dell'art. 75 bis, se sei già stato condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalla legge sulle Tossicodipendenze o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sei stato sanzionato per violazione della Legge sulla tossicodipendenza o sei destinatario di una misura di prevenzione o di sicurezza, il Questore può decidere di applicare una o più delle seguenti misure, fino a 2 anni:
    • obbligo di presentarsi almeno due volte alla settimana presso il locale Ufficio di Polizia di Stato o presso il Comando dell'Arma dei Carabinieri competente;
    • obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di un'altra ora prefissata;
    • divieto di frequentare determinati locali pubblici;
    • divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
    • obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
    • divieto di condurre veicoli a motore fino a 4 anni.

     
  • LA SEGNALAZIONE MI PUÒ DARE PROBLEMI PER CONCORSI PUBBLICI O PER IL LAVORO?
    NO. Le segnalazioni possono essere usate solo ai fini del procedimento amministrativo.
     
  • SE VENGO SEGNALATO DALLE FORZE DELL'ORDINE O DA ALTRI PERCHÉ USO DROGHE, COSA MI SUCCEDE?
    Nel caso l'Ufficio NOT viene a conoscenza che fai uso di sostanze stupefacenti, ti segnala, ai sensi dell'art. 121, DPR 309/90al Ser.T. territorialmente competente.
    Il Ser.T. ti inviterà, poi, ad avere un colloquio con proprio personale specializzato
     
  • COME SI CHIEDE LA "CANCELLAZIONE" DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO?
    Se hai commesso una violazione e non ti è mai stato comunicato l'avvio del procedimento dalla Prefettura, dopo 5 anni dalla data del fatto gli atti vengono archiviati per decorrenza dei termini.
     
  • I DATI RELATIVI ALLE SEGNALAZIONI VENGONO INSERITI IN UNA BANCA DATI?
    I dati relativi al procedimento per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale sono trasmessi, solo per fini statistici, ad un ufficio centrale del Ministero dell'Interno.
    L'accesso a tale Banca dati è riservato agli operatori addetti ed è coperto da tutela della privacy. Questi dati servono agli uffici NOT per verificare se hai precedenti segnalazioni.
     
  • LE FORZE DELL'ORDINE POSSONO PERQUISIRE SENZA MANDATO?
    SI, quando ricorrono motivi di particolare necessità ed urgenza.
     
  • COSA SUCCEDE SE VENGO FERMATO ALLA GUIDA SOTTO INFLUENZA DI DROGHE?
    Si applicano le norme previste dal Codice della Strada e non quelle per possesso di sostanza stupefacente per uso personale (art. 75). Si tratta di un procedimento diverso, anche molto grave, che viene trattato dall'Ufficio Patenti della Prefettura del luogo dove è successo il fatto.
     
  • POSSO RIVOLGERMI AD UN AVVOCATO?
    Non è necessaria l'assistenza di un legale. Puoi comunque decidere di farti assistere da un avvocato sempre, anche durante il colloquio.
     
  • SE VENGO FERMATO DALLE FORZE DELL'ORDINE CON ALTRE PERSONE E A QUALCUNO VIENE TROVATA DELLA SOSTANZA STUPEFACENTE, COSA MI SUCCEDE?
    Se chi possiede la sostanza dichiara che è solo di sua proprietà, le altre persone non vengono segnalate. Se invece la sostanza è rinvenuta all'interno di un veicolo e nessuno se ne prende la responsabilità, in genere il possesso della sostanza viene contestato alla persona che aveva la disponibilità del mezzo in quel momento.
    Qualora le altre persone dichiarano comunque di fare uso di sostanze stupefacenti viene fatta una segnalazione alla Prefettura ai sensi dell'art. 121 per la quale non è prevista sanzione.
     

  • ALLEGATI

    Allegato Opuscolo Informativo Stampabile (Versione Aggiornata al 04-04-2013)
    Allegato Presentazione Ufficio Not
    Allegato Modello Delega Ritiro Patente
    Allegato Modello Rchiesta Delega Colloquio


    CONTATTI

    Funzionario Assistente Sociale: dott.ssa Maria Mastromanno
    Telefono: 0773.658471
    e- mail: mariarita.mastromanno@interno.it
    Ufficio: Piano Terra Stanza n. 4 – Stanza colloqui n. 6

    Addetto Ufficio N.O.T: dott. Manlio Meloni
    Telefono: 0773.658476
    e- mail: manlio.meloni@interno.it
    Ufficio: Piano Terra Stanza n. 4

    Funzionario Amministrativo: dott.ssa Aida Martucci
    (Provvedimenti sanzionatori)
    Telefono: 0773.658668
    e- mail aida.martucci@interno.it
    Ufficio: Piano Terra Stanza n. 5

    Indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.): not.preflt@pec.interno.it;
    Fax: 0773.658494
    Orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì, Venerdì 09.00/11.30 - Giovedì 15.00/17.00



 
 
 
   
 
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