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Legislazione Corrente
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Nuova Normativa stupefacenti |
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SINTESI DEL DECRETO D.P.R. 30 dicembre 2005, n. 272
Fonte :
www.comune.torino.it/poliziagiudiziaria
Il D.P.R. 309 del 09.10.1990, "Testo Unico delle Leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", è la fonte legislativa
in cui sono indicate le misure per disciplinare il fenomeno della
tossicodipendenza. Ciò che ha introdotto il D.P.R. è il Divieto di Uso personale
di sostanza stupefacente, anche in minima quantità. La legge è articolata in 12
Titoli:
Titolo I
viene regolamentano e sanciscono chi ha la responsabilità di promozione della
politica di controllo, prevenzione e intervento nel settore, la quale è
riservata al COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO PER L'AZIONE ANTIDROGA e sono
determinate le funzioni di vigilanza generale del MINISTERO DELLA SANITA' e del
MINISTERO DELL'INTERNO nonché particolari attribuzioni delle REGIONI. Vengono
inoltre poi stabilite le attività di vigilanza e controllo delle FORZE DI
POLIZIA ed i compiti di coordinamento informativo ed operativo della DIREZIONE
CENTRALE per i SERVIZI ANTIDROGA, organismo interforze direttamente dipendente
dal Ministero dell'Interno.
Dal Titolo II al Titolo VII
viene disciplinato la produzione e il commercio delle sostanze stupefacenti,
nei quali vengono esaminati gli aspetti di produzione, impiego, transito e
vengono fissati gli obblighi di autorizzazione , documentazione e comunicazione
di dati e notizie.
Nel Titolo VIII
vengono esposte le disposizioni penali e le sanzioni amministrative, in particolare:
art. 73 "Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti"
vengono perseguite le forme illecite di produzione e traffico
di sostanze stupefacenti o psicotrope, è prevista la reclusione da 8 a 20 anni
per chi produce, importa e spaccia droghe pesanti (oppio e suoi derivati),
mentre per le droghe leggere (marijuana, hashish, olio di hashish) la reclusione
va dai 2 a 6 anni. Questo articolo prevede anche l'ipotesi di "piccolo traffico"
in cui il traffico risulta illecito sia per i mezzi, le modalità, le circostanze
dell'azione, la qualità o la quantità delle sostanze di lieve entità.
art. 74 "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti"
sanziona l'ipotesi di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti con pene non inferiori a 20 anni di
reclusione. Ciò avviene quando viene organizzato, promosso o finanziata una
associazione di 3 o più persone per commettere i reati previsti dall'art. 73. La
semplice partecipazione all'associazione è punita con la reclusione non
inferiore a 10 anni.
art. 75 "Sanzioni amministrative"
vengono puniti, con sanzioni amministrative,
le condotte dell'acquisto, importazione e detenzione di sostanze
stupefacenti, per uso personale. Le sanzioni si configurano nella sospensione
della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e dei
documenti equipollenti Se una persona viene colta in flagrante di una di queste
condotte viene segnalata al Prefetto che è la figura istituzionale competente ad
irrogare i provvedimenti.
art. 77 "Abbandono di siringhe"
il legislatore ha stabilito una sanzione
amministrativa, di tipo pecuniario, l'abbandono di siringhe o di altri strumenti
pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti, in luogo
pubblico, aperto al pubblico o in luogo privato ma di comune o altrui uso.
art.79 "Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope"
punisce chiunque avendo disponibilità di un immobile, un
ambiente o veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a
luogo di convegno abituale di persone che ivi si dedicano all'uso di sostanze
stupefacenti.
art. 80 (aggravanti)
disciplina gli aumenti di pena, per la commissione di condotte illecite previste, dall'art. 73.
Gli aggravi di pena possono variare da 1/3 alla metà nei seguenti casi:
- per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione
del reato, una persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- per chi ha promosso od organizzato la cooperazione del reato o ha diretto
l'attività delle persone concorse nel reato;
- per chi nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha
determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;
- se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata (cioè mascherata);
- se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad
altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;
- se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali
da parte di persona tossicodipendente;
- se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di
scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali,
strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti;
- se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per
altri il profitto, il prezzo o l'impunità a fatto uso di armi.
I Titoli IX, X e XI
disciplinano gli INTERVENTI FORMATIVI ED EDUCATIVI di prevenzione e recupero
dei tossicodipendenti.
Nel D.M. n° 186 del 1990
sono presentate le tabelle di classificazione delle sostanze che rientrano
nella categoria degli stupefacenti. Questi danno luogo a diverse conseguenze
penali secondo il livello di intossicazione e dipendenza in grado di provocare
nell'organismo. Per esempio, le pene previste per lo spaccio possono arrivare
fino ai venti anni per le cosiddette droghe pesanti (eroina, cocaina, etc.) e
sino a sei qualora si tratti di droghe leggere (marijuana e hashish). Nel nostro
ordinamento anche la cessione a titolo gratuito è considerato reato. Infatti è
ritenuto "spacciatore" chiunque pone in vendita, procura ad altri, vende,
distribuisce o cede (anche gratuitamente) sostanze stupefacenti o psicotrope per
uso personale non terapeutico.